La ditta N., che opera da molti anni nel settore dei lavori pubblici, ha spedito l’offerta consegnandola all’Ufficio Postale di Lecce. Al fine di assicurarsi la certezza del recapito nei tempi più brevi, ha scelto di utilizzare il Servizio Postacelere. Secondo quanto previsto dalla carta dei servizi di Poste italiane, la consegna sarebbe dovuta avvenire entro 1 giorno lavorativo oltre quello di spedizione.
Il plico è stato invece consegnato al Comune solo 3 giorni dopo la spedizione, così causando l’esclusione della ditta dalla gara.
La ditta N. si è quindi rivolta al Tribunale di Lecce, per chiedere la condanna della società Poste italiane al risarcimento dei danni derivante dal colpevole ritardo con il quale l’offerta era stata recapitata. L’impresa ha dimostrato che se la consegna fosse stata tempestiva si sarebbe aggiudicata l’appalto per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro.
Il Giudice del Tribunale di Lecce, la dott.ssa Tinelli, ha accolto la domanda della ditta ed ha condannato le Poste Italiane spa a risarcire il danno, determinato nella misura del 10% del valore dell’appalto, e quindi per un totale di 60 mila euro.
Il Tribunale – accogliendo le tesi difensive - ha evidenziato come il Codice delle comunicazioni elettroniche ha ormai sancito in via definitiva la contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti, con conseguente sottoposizione del rapporto alle norme di diritto comune. E ciò prescindendo dalla evidente ormai superata disciplina di favore per l’ente di cui al codice postale, che ineriva la gestione del servizio quando faceva capo ad una pubblica amministrazione.
A seguito della trasformazione dell’amministrazione postale da ente pubblico economico in società per azioni, la gestione del servizio è dunque ormai regolata secondo l’ordinaria disciplina civilistica per quanto concerne l’inadempimento. Pertanto, nell’ipotesi di mancato tempestivo recapito di un plico, si applicano gli articoli del codice civile sulla responsabilità contrattuale.