GIUDIZIO ABBREVIATO
L'art. 438 c.p. è stato di recente modificato, il rito alternativo in questione ora prevede in caso di sentenza di condanna, oltre alla riduzione di pena in concreto di un terzo per i delitti ovvero della metà per le contravvenzioni, una ulteriore riduzione di pena di un sesto nel caso in cui l'imputato non proponga impugnazione.