MESSA ALLA PROVA, sospensione del processo.
La sospensione del processo per messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. può essere concessa una sola volta, salvo l'ipotesi di continuazione del reato.
La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il quarto comma del citato articolo, prevedendo la possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova anche una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti ma
siano stati commessicon un’unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso.