la Corte di merito ha affermato in diritto che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità.
Questo principio è esatto e conforme alla giurisprudenza di questa Corte che in proposito ha affermato, appunto, che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840; 11 giugno 2005, n. 12383). Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convivenza (Cass. 28 aprile 2006, n. 9877). In particolare, quanto all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, questa, secondo quanto statuito da questa Corte, rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto. Il relativo accertamento, peraltro, attenendo al merito, è incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato.
Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto motivatamente e sulla base di valutazioni delle prove incensurabili in questa sede la mancanza di prova del nesso di causalità fra violazione dell'obbligo di fedeltà e insorgenza dell'intollerabilità della convivenza, essendo risultato provato che la relazione intrapresa dalla D. iniziò nel novembre 1998, dopo la presentazione da parte di entrambi i coniugi dei ricorsi per la separazione, in un momento in cui, a giudizio della Corte del merito, i coniugi avevano già preso la decisione di separarsi e lo erano di fatto da alcuni mesi. Ha parimenti motivatamente ritenuto che non vi fosse stato abbandono del tetto coniugale da parte della D.