L'art. 19, comma 2, lettera d), del Testo Unico sull'immigrazione Dlgs 286/1998), non viola gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376/2000 della Corte Costituzionale, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati. Lo ha ribadito