Il figlio che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno d'età e che sia capace di intendere e di volere, laddove commetta un illecito è responsabile del danno cagionato a terzi ai sensi dell'art. 2043 c.c..
In tal caso il danneggiato, limitandosi a provare il fatto illecito, può agire nei confronti del minore convenendo in giudizio i genitori dello stesso quali suoi legali rappresentanti, da considerare quindi responsabili oggettivamenente per un fatto altrui.
Oppure il danneggiato potrà agire ai sensi dell'art. 2048 c.c. contro i genitori del minore quali responsabili in proprio per culpa in educando e in vigilando. Tle domanda si basa su una responsabilità concorrente con quella del minore la cui configurabilità sussiste solamente se, oltre la semplice commissione dell'illecito da parte del figlio, sussiste pure una condotta omissiva in capo ai genitori, in violazione dei doveri su di essi incombenti dall'art. 147 c.c.
la Giurisprudenza maggioritaria afferma che il genitore risponde per fatto proprio dell'illecito axtracontrattuale commesso dal figlio minorenne ai sensi dell'art. 2048 c.c..
Nel caso in cui il soggetto minorenne sia incapace di intendere e di volere si applicherà, in capo ai genitori, il disposto di cui all'art. 2047 c.c. che prevede una responsabilità aggravata a carico di chi è tenuto, come i genitori, a sorvegliare l'incapace.