Così ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 13 giugno 2007, n. 35137.
Il caso ha riguardato un Comune nel quale la competente ASL aveva proceduto ai controlli di legge, ed avendo constatato la inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro aveva prescritto al Sindaco di adeguarsi alla normativa vigente entro un certo termine.
Atteso che alla scadenza del termine fissato le prescrizioni non erano state osservate, il Sindaco veniva sottoposto a procedimento penale e condannato ad una ammenda per una serie di contravvenzioni, e ciò per avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Al riguardo, la Corte, ricorda che la normativa di cui all’art. 2 lett. b) del d.lgs. 242 del 1994, prevede che il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente titolare di poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, che devono essere individuati dal titolare della responsabilità politica.
Atteso che nel caso in argomento, il Sindaco, quale soggetto politico non ha indicato il soggetto da considerare all'interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi ad effettuare una generica affermazione di principio, per la Corte, la conseguenza è il permanere in capo allo stesso della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.