(1) In tema di abuso dei mezzi di correzione e maltrattamento in famiglia, si veda Cassazione penale 34460/2007.
(2) In tema di concorso tra abuso sessuale in famiglia e maltrattamenti in famiglia, si veda Cassazione penale 22850/2007.
(3) Sul tema del concorso tra maltrattamenti in famiglia e riduzione in schiavitù, si veda Cassazione penale 1090/2007.
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 22 ottobre 2007, n. 38962
Diritto
Il ricorso è infondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, letta in doverosa congiunzione con quella di prime cure, emerge, invero, che l'imputato ha tenuto ripetutamente nei confronti della figlia minore atteggiamenti diretti e idonei a stimolare in lei un'impropria e precoce inclinazione erotico-sessuale, con palese turbamento (acclarato con perizia) della sua equilibrata evoluzione psichica. Egli infatti, oltre a girare nudo e con fare esibizionista per casa, usava videoriprendere la piccola in pose seducenti e provocanti e faceva con lei il "gioco del dottore", toccandola nelle parti intime.
Tale quadro trascende all'evidenza una situazione di mero "stile di vita", che può indirettamente aver influenzato la minore, in quanto si sostanzia in condotte specificamente dirette verso di lei: condotte di cui l'A. era desideroso e consapevole, e che ha continuato a porre in essere, pur rendendosi perfettamente conto (come ben evidenziato dal giudice di primo grado), egli che era laureato in psicologia, degli effetti altamente "devianti" che provocavano nella piccola.
A fronte di tali chiare e logicamente ricostruite risultanze, sicuramente comprovanti la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato, che, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore, il ricorrente non ha opposto che rilievi generici, meramente negatori o comunque diretti a fornire una valutazione o interpretazione alternativa dei fatti.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.