In questo caso, superato l’inevitabile scoramento iniziale, il passeggero dovrà necessariamente presentare denunzia di smarrimento presso l’ufficio denominato lost and found che trovasi (o dovrebbe trovarsi) in ogni aeroporto nazionale ed internazionale.
Ovviamente sarà altresì necessario conservare tutti i documenti di viaggio, vale a dire il biglietto aereo che indichi l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, nonché il talloncino adesivo che reca impresso il numero identificativo assegnato al bagaglio il quale, all’imbarco viene fisicamente munito di analogo contrassegno.
Dopodiché, la disciplina normativa è parzialmente differente a seconda che lo smarrimento avvenga durante il viaggio di andata o in quello di ritorno.
Da un punto di vista strettamente giuridico lo smarrimento del bagaglio è evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo strettamente colposo, è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c.
Trattasi, per il vero, di responsabilità a tutela particolarmente intensa, accordando, infatti, il Codice Civile una protezione assai più intensa al contraente debole (il mittente), giungendo, addirittura, ad invertire l’onere della prova circa l’addebitabilità dell’evento smarrimento a negligligenza, imperizia o imprudenza del vettore.
Sarà, pertanto, il vettore medesimo, per liberarsi dalla responsabilità per l’avvenuto smarrimento del bagaglio, ad attivarsi per provare che l’inadempimento devesi, in realtà, attribuire ad un evento, del tutto indipendente dalla sua sfera giuridica di volontà o semplice controllo, che si ponga in stretto rapporto di causalità con la mancata riconsegna della valigia al destinatario.
Tuttavia, soprattutto nel trasporto aereo, ove gli inconvenienti del tipo sopra descritto sono molteplici, è stata adottata una particolare Convenzione (Convenzione di Varsavia del 1929), più volte modificata nel corso degli anni, che si propone di standardizzare, quanto più possibile, le condizioni generali di contratto di trasporto aereo tra gli utenti e le numerosissime Compagnie aeree.
La Convenzione di Varsavia, di solito recepita con espresso richiamo negli stessi biglietti aerei, prevede anche una limitazione di responsabilità a favore del vettore nel caso di smarrimento del bagaglio del passeggero.
A prescindere dalla probabile vessatorietà ex artt. 1469 bis c.c. di clausole siffatte, tuttavia le stesse hanno la finalità da un lato di esimere il viaggiatore danneggiato dal provare (evento quanto mai arduo) l’ammontare del valore della propria valigia, dall’altro evita di esporre il vettore a richieste risarcitorie milionarie.
In definitiva, quindi, il vettore, proprio in forza della sopra accennata limitazione di responsabilità, dovrà corrispondere al passeggero il cui bagaglio non sia giunto a destinazione una somma forfetaria pari a 20$ per ogni Kg. di peso per i bagagli registrati e 400$ per quelli non registrati.
L’espressione "bagaglio registrato", ad avviso della costante interpretazione giurisprudenziale, indica sostanzialmente tutte quelle valigie che, oggetto di check in, prima della partenza siano state imbarcate nella stiva dell’’aereo o, almeno, sono state destinate ad esserlo, previa pesatura ed etichettatura di riconoscimento.
Per "bagagli non registrati" devono, invece, intendersi tutte le valigie che non siano state sottoposte al controllo sopra indicato.
Le due tipologie risarcitorie, tuttavia, si differenziano assai poco, almeno sotto il profilo del quantum forfetario riconosciuto al passeggero cui sia stato smarrito il bagaglio.
In effetti, se pensiamo che la franchigia d’imbarco per i bagagli al seguito è pari a 20 Kg., è evidente che, aprioristicamente tutti i bagagli registrati e stivati verranno considerati di tale peso, dovendo differentemente dimostrare il passeggero che, in realtà, la propria valigia era più pesante.
Anche tale dimostrazione è quasi impossibile laddove il viaggiatore non sia in grado di dimostrare di aver pagato una somma ulteriore per l’imbarco di un bagaglio più pesante del limite massimo compreso nel prezzo del biglietto.
In ogni caso il risarcimento sopra indicato, pari a circa £. 800.000, si ottiene con apposita richiesta alla Compagnia Aerea con la quale si è effettuato il viaggio, con allegazione di copia del biglietto aereo, talloncino di identificazione del bagaglio smarrito, denuncia al competente ufficio lost and found e inventario completo dei beni presumibilmente contenuti all’interno della valigia.
Come si diceva, il passeggero, il cui bagaglio sia andato smarrito al momento dell’arrivo a destinazione, ha diritto anche ad un rimborso delle spese (soprattutto vestiario ed effetti personali) poste in essere in considerazione dell’avvenuto smarrimento.
Tali spese vengono rimborsate nei limiti della ragionevolezza.
In ogni caso, è sempre impregiudicata l’applicazione del D.Lgs. 111 del 1995, in tema di responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero, limitatamente ai casi dell’acquisto da parte del medesimo dei c.d. "pacchetti turistici tutto compreso".
Generalmente, quando il turista-passeggero si è avvalso, per l’organizzazione di un viaggio, dell’intermediazione di una agenzia turistica, viene fornita al cliente una polizza assicurativa a copertura dei rischi più comuni correlati ai viaggi.
La copertura assicurativa si estende di norma all’assistenza sanitaria, al rimborso delle eventuali spese mediche affrontate, alla tutela giudiziaria, al rimborso di parte delle spese sostenute per l’annullamento del viaggio, laddove questo sia determinato da infortunio, malattia o decesso dell’assicurato o di suo familiare, e al bagaglio.
Nel caso di seguito trascritto, la viaggiatrice, recatasi a Cuba, giunta all’aeroporto di Varadero, si era accorta, con sommo disappunto, che la sua valigia era andata smarrita.
Tutti i tentativi di rintracciarla erano miseramente falliti e la malcapitata aveva dovuto arrangiarsi per ben due settimane.
Tornata in Italia ed ottenuto il risarcimento nei limiti di £. 800.000 dalla compagnia aerea che aveva assunto la qualità di vettore, oltre al rimborso delle spese effettuate in loco per acquistare vestiario e beni di prima necessità, chiedeva all’assicurazione la corresponsione del massimale di polizza (£.700.000), rilevando che la somma attribuitale dal vettore non era sufficiente a ristorare il danno conseguente alla perdita del suo bagaglio.
L’assicurazione rispondeva che, avendo il vettore già corrisposto la somma di £. 800.000, in detto emolumento doveva considerarsi ricompresa ed assorbita la copertura assicurativa, ammontante nel massimo a £. 700.000.
La viaggiatrice intentava causa alla Compagna assicurativa, con risultato positivo, cioè con condanna del vettore, in specifico dell'istituto di assicurazione, a risarcire il valore dei beni persi e il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della perdita dei bagagli.