Il Giudice di Pace di Castelfiorentino, con la Sentenza del 04.04.2007 ha sentenziato che è bensì non necessaria la contestazione immediata sull’autostrada e sulle strade di grande circolazione, ma nei pressi della città la contestazione immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento.
Il giudice, infatti, ha evidenziato che, poiché l’autovelox del rilevamento in oggetto è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l’inseguimento, sia l’arresto del veicolo da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto precedere a fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente.
Atteso che la Polizia Municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione, e considerato che a verbale non ha neppure spiegato il motivo per cui non lo hanno fatto, ma si è limitata a ripetere le frasi rituali (“la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale modello AX 104 C2 consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”), il verbale deve pertanto essere annullato.