Non si applica l’indulto nel caso di illeciti commessi con l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152; in tale ipotesi il legislatore, in ragione della particolare gravità dell’illecito commesso con metodo mafioso o per agevolare associazioni di stampo mafioso, pare escludere l’applicazione dell’indulto anche nell’ipotesi di fattispecie tentata, e non solo nel caso di reato compiuto.