Infortuni sul lavoro: le modalità per accedere al Fondo di sostegno per le famiglie

E' quanto contenuto nel Decreto 2 luglio 2007 con il quale il Ministero del Lavoro ha determinato gli importi che il fondo specifico, come stabilito dalla legge finanziaria 2007, "eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro".

Il provvedimento ha suddiviso secondo quattro tipologie, sulla base del numero dei componenti della famiglia, l'importo spettante:

  • 1.500 euro in caso di un solo superstite;
  • 1.900 euro in caso di 2 superstiti;
  • 2.200 euro in caso di 3 superstiti;
  • 2.500 euro in caso di più di 3 superstiti.

Il decreto stabilisce inoltre anche requisiti e modalità di accesso ai benefici.

(Altalex, 16 ottobre 2007)



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DECRETO 2 Luglio 2007

Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(GU n. 235 del 9-10-2007)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2006 recante "Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007" con il quale e' stata disposta sul capitolo 5063 (U.P.B. 14.1.2.2 Infortuni sul lavoro - CDR 14 Tutela delle condizioni di lavoro) l'assegnazione di 2,5 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

Ritenuto che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano essere destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro;

Ritenuto altresi' che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano consistere in un beneficio una tantum in favore dei predetti familiari;

Decreta:

Art. 1.

Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato Fondo, eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.

2. L'importo del beneficio di cui al comma 1 e' determinato sulla base del numero dei familiari superstiti del lavoratore, di cui all'art. 2, secondo le seguenti quattro tipologie:

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    Tipologia    |    Numero dei superstiti    |   Importo (EURO)
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        A        |              1              |        1.500
        B        |              2              |        1.900
        C        |              3              |        2.200
        D        |          Piu' di 3          |        2.500

3. L'importo di cui al comma 1 e' ridotto del 50 per cento quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si e' verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a 50.000 euro.

4. Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte del Fondo, l'INAIL liquida un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito Testo unico.

5. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del Testo unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 4 e' pari ai tre dodicesimi della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo unico.

Art. 2.

Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo

1. Il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:

a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;

b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.

2. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Art. 3.

Requisiti di accesso ai benefici

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e' erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati all'art. 2 quando, previo sommario accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.

2. L'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato, con apposita ispezione congiunta, dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio ispettivo dell'INAIL, territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano al Fondo e all'INAIL.

Art. 4.

Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni

1. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente per territorio. L'istanza deve contenere le informazioni di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

Art. 5.

Ripetizione dell'indebito

1. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e l'INAIL provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di regresso, previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento all'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il Ministro: Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232