Guida in stato di ebbrezza alcolica: inidoneità probatoria di scontrini alterati

Il Giudice di Pace di Ceccano (Fr), chiamato a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso Ordinanza Prefettizia, ha accolto le doglianze di un automobilista che, contestando le risultanze dell’etilometro, ha sostenuto di non essersi trovato, al momento dell’accertamento, in stato di ebbrezza alcolica.

Le censure mosse dal difensore, secondo cui gli scontrini corretti a penna, non sono idonei a provare lo stato di ebbrezza del presunto trasgressore, insieme con l’eccezione sul mancato rispetto dell’intervallo di 15 minuti tra una prova e l’altra, sono state pienamente accolte dal giudicante.

In buona sostanza, il Giudice, verificata la correzione a penna degli scontrini da parte dei verbalizzanti, nella data e nell’ora, considerato che dalle risultanze dell’apparecchiatura è emerso un intervallo temporale di soli 5 minuti tra un accertamento e l’altro, a fronte di un’annotazione a penna di 15 minuti, ha ritenuto condivisibili le argomentazioni difensive annullando, di conseguenza, l’Ordinanza opposta.