Lo ha stabilito il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza del 20 luglio 2007, statuendo inoltre i seguenti principi:
- ove il datore di lavoro eccepisca l’inidoneità dell’atto scritto di impugnativa del licenziamento a conseguire gli effetti perché privo di sottoscrizione autografa, esso è tenuto a fornire la relativa prova essendo l’unico a poter dimostrare la mancanza di sottoscrizione dell’originale pervenuto nella sua sfera giuridica;
- poiché il lavoratore, senza attendere l’iniziativa della direzione provinciale del lavoro, ha la facoltà di procedere autonomamente alla comunicazione al datore della richiesta del tentativo di conciliazione, non può essere condivisa la tesi secondo cui la detta richiesta (e non già la sua comunicazione) sarebbe sufficiente a sospendere il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604/1966.