Occorre […] procedere alla determinazione del danno secondo i criteri civilistici, per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’Inail, riconoscendo in favore del lavoratore l’eventuale differenza. Tuttavia, per l’ipotesi di invalidità pari o superiore al 16%, in cui l’Inail eroga una rendita riferita per una quota al danno biologico e per l’altra alle conseguenze patrimoniali dell’inabilità permanente, il raffronto deve essere operato non posta per posta, ma avuto riguardo all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori, atteso il disposto dei commi 6° e 7° dell’art. 10 del DPR n. 1124/1965 (v. Cass. N. 10035 del 25.5.2004) e considerato inoltre che una diversa soluzione è suscettibile di comportare un ristoro superiore all’ammontare del danno effettivamente patito”. Nella sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza aderisce all’orientamento giurisprudenziale prevalente che riconosce la possibile esistenza di un danno biologico c.d. differenziale, in conseguenza della diversa natura dell’intervento previdenziale rispetto al risarcimento del danno chiedibile al responsabile, e propone, per la prima volta, un metodo di calcolo dello stesso
Tribunale Vicenza, sez. lav., Sentenza 4.1.2007, n. 321