L'ordine di espulsione privo di indicazioni circa il mancato accompagnamento coattivo alla frontiera è atto amministrativo illegittimo per violazione di legge. Il giudice penale ha il dovere di verficare la legittimità formale e sostanziale dell'ordine di espulsione. Al giudice della cognizione è consentita la disapplicazione dell'atto amministrativo contenente un vizio di violazione di legge e/o eccesso di potere. La motivazione dell'ordine di allontanamento non può consistere in clausole meramente riproduttive delle formule normative ma deve indicare il motivo dell'impossibilità di eseguire l'accompagnamento immediato alla frontiera o dell'impossibilità di inserire lo straniero in un centro di accoglienza. L'omettere la motivazione, o, come nel caso de quo,l'omettere di prendere in considerazione l'ipotesi del mancato accompagnamento alla frontiera, inficia la legittimità del procedimento amministrativo di espulsione. L'irregolarità rende illegittimo l'atto e la procedura amministrativa dell'espulsione che costituisce requisito essenziale dell'elemento oggettivo del reato comportando la disapplicazione del provvedimento in parola.