Le spese a carico di chi subentra nella proprietà sono solo quelle relative all’anno in corso e a quelle dell’anno precedente.
Il codice civile stabilisce la solidarietà fra venditore e acquirente, nel senso che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con il precedente condomino, al pagamento dei contributi concernenti l’anno in corso e quello precedente.
Tale norme permette all’amministratore di chiedere le spese a chi subentra diventando così il nuovo condomino.
Di conseguenza non può essere chiesto ed emesso nei confronti del venditore decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio.
Il venditore perde lo status di condomino, in favore dell'acquirente, “dal momento in cui il trasferimento sia stato reso noto al condominio”.
Da quel momento, legittimato passivo di decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi diventa l’acquirente che deve considerarsi condomino a tutti gli effetti.