Sostiene il Collegio che per il concorso di persone nel reato, "non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso.
Per rilevare una partecipazione criminosa efficiente, che si estrinsechi in manifestazioni concorsuali, oppure in forme di favoreggiamento, è necessario quindi un consapevole contributo causale nella facilitazione della condotta delittuosa.
Nel caso in cui invece l'azione di un soggetto possa essere considerata come una pura conoscenza o come astratta adesione morale, prive di un'azione efficace non si configura un comportamento penalmente rilevante.
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