La Corte di Cassazione chiarisce la nozione penalistica dei mezzi di sussistenza.
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. quale rilievo ha la circostanza alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l’altro genitore?
Che cosa si intende per mezzi di sussistenza? Devono essere ricompresi anche i mezzi di comunicazione?
Per la Corte di Cassazione l’imputato che è in grado di prendersi economicamente cura di un altro nucleo familiare non può essere ritenuto oggettivamente impossibilitato ad adempiere all’obbligazione nei confronti del nucleo familiare originato con il primo matrimonio.
La Corte evidenzia che l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza grava su entrambi i genitori e permane in capo agli stessi a prescindere dalle sorti del rapporto coniugale. Pertanto, come già affermato in numerose decisioni del Giudice della nomofilachia, la circostanza che il predetto obbligo sia assolto da uno dei genitori (o da un altro congiunto) non esenta in alcun modo l’altro.
Quindi la nozione penalistica di mezzi di sussistenza deve essere riferita non solo ai mezzi per la sopravvivenza vitale (vitto ed alloggio) ma deve ricomprendere tutti gli strumenti finalizzati al, pur contenuto, soddisfacimento delle altre complementari esigenze della vita quotidiana. I Giudici di legittimità citano a livello esemplificativo abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione, ricomprendendo anche un “diritto al cellulare” e probabilmente anche un “diritto ad Internet”.