Il reato configurabile è previsto dall'art. 615 bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata).
Infatti, chiunque tramite strumenti visivi o sonori riprende immagini relative alla vita privata di un soggetti nei luoghi previsti dall'art. 614 codice penale commette reato.
La Cassazione stabilisce che le riprese effettuate da terzi di azioni che si svolgono all'interno di luoghi di privata dimora integrano il reato di cui all'art. 615 bis c.p. solo se le azioni riprese siano sottratte alla visione normale dall'esterno.
Viene meno il reato se l'azione di ripresa viene effettuata da un luogo, che pur essendo privato come ad esempio un cortile, può essere assogettato ad una libera osservazione da chiunque abbia l'accesso alla zona, considerando in tal modo il cortile come un luogo aperto al pubblico o addirittura luogo pubblico.
Cassazione, Sezione VI penale 01.10.2008 n. 40577