In sede di udienza presidenziale (la prima) la liquidazione di un contributo al mantenimento del coniuge e dei figli si applica l’art. 156 codice civile relativo alle condizioni economiche a seguito della separazione e che recita: “Il giudice pronucziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.”
L’art. 5 della legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, così statuisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Inoltre l’art. 155 stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Il Tribunale di Monza ha adottato delle “Tabelle” motivatamente riassuntive delle ipotesi più ricorrenti in merito alle richieste di mantenimento formulate da uno dei coniugi (per sé e/o per i figli), ovviamente ipotesi che dovranno essere adattate al caso in concreto.
Tabelle 2008
Procedimento di separazione giudiziale
Ipotesi di coniugi senza figli
a) Qualora il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, dovrà innanzitutto valutarsi se, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, sia possibile individuare un primo contributo nella assegnazione della casa coniugale.
Come è noto, nell’attualità del nostro contesto territoriale la disponibilità di una abitazione (soprattutto quando, come spesso accade, l’immobile sia di proprietà comune e non divisibile) può essere equiparata ad un non indifferente contributo economico, quantomeno in termini di risparmio degli esborsi necessari per il pagamento di onerosi canoni locatizi.
Nel territorio della neonata provincia di Monza e Brianza, il canone di locazione di una abitazione economica di medie dimensioni (2 o 3 locali, oltre servizi) è compreso tra € 500,00 ed € 800,00 mensili, in relazione all’ubicazione dell’immobile.
Avendo riferimento a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile è la seguente:
- con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (cioè da €
- senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (cioè da €
Ovviamente, la percezione di mensilità aggiuntive oltre la 13a e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale e, comunque, ponderata.
b) Qualora il coniuge richiedente l’assegno sia dotato di redditi propri non adeguati (come tali dovendosi intendere quelli che, pur sufficienti a garantire un minimo di autosufficienza economica, non soddisfino l’esigenza di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell’unità coniugale), i criteri liquidativi sopra enucleati potranno trovare applicazione operando, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.
Pertanto, nell’ipotesi spesso ricorrente di un coniuge con occupazione part-time produttiva di redditi modesti (es: € 600,00 mensili), la liquidazione dell’assegno potrà così essere effettuata:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00
c) Le anzidette esemplificazioni possono trovare applicazione anche con riferimento a situazioni di reddito assai piu’ elevate, peraltro spesso suscettibili di contemperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.
Se, infatti, la stragrande maggioranza delle controversie riconducibili a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato) appare accomunata da parametri non molto dissimili tra di loro, non altrettanto può dirsi quanto ad altre condizioni professionali (professionista/commerciante/ imprenditore).
Innanzitutto, spesso discussa tra le parti è, in tali ipotesi, la reale condizione patrimoniale e reddituale della parte destinataria della richiesta di mantenimento (e, talvolta, anche quella della parte richiedente).
Il Presidente, dunque, sarà chiamato ad operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.
Spesso tale valutazione impone il superamento delle sole evidenze documentali rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, qualora in particolare queste ultime non appaiano in consonanza con altri indicatori della ricchezza (ad esempio: il possesso di autovetture di grossa cilindrata, di cospicue disponibilità finanziarie, di un consistente patrimonio immobiliare, di avviate attività commerciali, professionali, aziendali).
Dunque, il criterio della liquidazione di un assegno pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (in ipotesi di non assegnazione) potrà essere rispettato, previo opportuno contemperamento con la complessiva regolazione delle altre situazioni patrimoniali evidenziate dalle risultanze processuali.
Ipotesi di coniugi con figli
Ferme restando le considerazioni e le distinzioni operate con riferimento alla assegnazione o meno della casa coniugale, va osservato che, peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi la abitazione coniugale viene assegnata al coniuge affidatario dei figli minori.
Appare opportuno, perciò, fornire alcuni elementi valutativi concernenti questa ipotesi maggiormente ricorrente.
Inoltre, deve premettersi che, normalmente, viene posto a carico del coniuge non affidatario anche l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche e scolastiche straordinarie, di talchè la regolamentazione provvisoria dell’assegno per il mantenimento dei figli imporrà al Presidente l’adozione di criteri prudenziali ancor piu’ strettamente collegati alle peculiarità del caso concreto.
Il Tribunale ha, inoltre, sovente valutato la possibilità di una ripartizione percentuale non paritaria (es. 60% e 40% oppure 70% e 30%) delle spese straordinarie nelle ipotesi in cui sussista sproporzione tra i redditi dei genitori
Possono, dunque, essere indicativamente ipotizzate le seguenti situazioni:
a) Nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale non sia liquidato alcun assegno per il proprio mantenimento la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli, da porsi a carico dell’altro coniuge, potrà variare in relazione al numero dei beneficiari.
Nelle situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile, in relazione ai redditi dell’obbligato, è la seguente:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).
b) Nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale sia liquidato un assegno per il proprio mantenimento, nelle situazioni reddituali medie i criteri liquidativi sopra ipotizzati dovranno essere opportunamente contemperati alla opportunità di salvaguardare le esigenze di vita del coniuge obbligato (spesso chiamato ad esborsi per il reperimento di una abitazione).
La liquidazione, pertanto, potrà essere effettuata con riferimento ai seguenti parametri:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari ad 1/5 circa del reddito (€ 240,00 / € 320,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa 1/3 del reddito (€ 400,00 / € 535,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari a 2/5 circa del reddito (€ 480,00 / € 640,00).
Naturalmente, tali parametri dovranno essere opportunamente variati con specifico riferimento alla misura dell’assegno liquidato per il mantenimento del coniuge affidatario dei figli.
c) Le anzidette esemplificazioni possono considerarsi applicabili, in linea di principio, anche a situazioni di reddito assai piu’ elevate, peraltro spesso suscettibili di contemperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.
Ovviamente, ribadite le maggiori difficoltà di accertamento anche sommario delle reali condizioni reddituali dei coniugi, una maggiore presunta disponibilità economico/patrimoniale dell’obbligato consentirà valutazioni e liquidazioni meno uniformi ma sostanzialmente piu’ congrue, soprattutto in considerazione della possibilità di garantire ai figli forme indirette di mantenimento (quali, ad esempio: rette scolastiche private; attività integrative; viaggi, vacanze e tempo libero; garanzie assicurative) non sempre quantificabili in modo rigido ed aprioristico.
Procedimento di divorzio
Le regole ed i criteri sopra sinteticamente enucleati possono trovare, come è ovvio, applicazione anche nella procedura divorzile.
E’ opportuno, peraltro, formulare alcune considerazioni strettamente collegate alle residue differenze (procedurali e sostanziali) tra gli istituti giuridici della separazione e del divorzio.
In particolare, il giudicante non potrà, neppure in sede di provvedimenti provvisori presidenziali, non rammentare la differente regolazione dell’assegno di mantenimento fornita dall’art.5 legge 898/70 rispetto all’art. 156 c.c..
Inoltre, deve considerarsi che molto spesso l’udienza presidenziale di divorzio trae origine da una pregressa separazione consensuale ovvero da una sentenza di separazione giudiziale pronunziata in epoca non molto lontana e, pertanto, ancora di estrema “attualità”.
E’ giocoforza, quindi, che il Presidente debba, nella stragrande maggioranza di tali ipotesi, confermare in via provvisoria la regolamentazione dei rapporti di mantenimento tra i coniugi già operata (dagli stessi consensualmente o dal Tribunale in sede di sentenza) nella procedura di separazione.
In tema di rapporti tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione,
- che “la determinazione dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione” (vedansi: Cass. 28.1.2008, n. 1758 e Cass. 30.11.1997, n. 25010);
- che gli assetti patrimoniali definiti in sede di separazione dei coniugi al più possono fungere da “mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili di valutazione” (vedasi: Cass.11.9.2001, n. 11575).
La stessa Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che “la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art.
Ovviamente, il giudicante terrà nel debito conto qualsivoglia modificazione significativa della situazione economica e patrimoniale dei coniugi, pur nella consapevolezza della peculiarità della natura giuridica (in parte alimentare, in parte risarcitoria) dell’assegno previsto dall’art.5 legge 898/70 e, pertanto, della necessità di una piu’ completa verifica, in sede contenziosa, dei presupposti necessari ai fini della sua liquidazione, che solo la fase istruttoria del giudizio di merito può offrire.
I criteri di liquidazione dell’assegno di mantenimento dei figli possono, invece, considerarsi in tutto identici a quelli già enunziati con riferimento alla procedura di separazione.
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